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Approvazione delle regole per il trasferimento dei diritti CIP6 2009

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera del 4.9.2009 prot. 0099689, ha approvato le Regole proposte dal GSE per il trasferimento dei diritti CIP6 2009 di cui all'art. 3, comma 6 del DM 25.11.2008, tra mercato libero e Acquirente Unico SpA nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero. Tali regole prevedono che il GSE provveda, con cadenza bimestrale (con effetti a partire dal 1° marzo, dal 1° luglio, dal 1° settembre e dal 1° novembre), al trasferimento dei diritti CIP 6 assegnati per l'anno 2009 tra Acquirente Unico Spa ed i soggetti assegnatari del mercato libero nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero. Le regole, inoltre, prevedono che il GSE operi il trasferimento di diritti CIP 6 sulla base delle informazioni fornite dalle Imprese Distributrici relative alla "potenza media complessiva risultante al primo giorno di ciascun bimestre dell'anno 2009" relativa a ciascun utente del dispacciamento del mercato libero assegnatario di diritti CIP6. Per favorire il trasferimento dei diritti Cip6 anche nei casi in cui il passaggio dei clienti avvenga verso qualsiasi utente del dispacciamento del mercato libero, sono ammessi alle procedure di trasferimento bimestrale dei diritti Cip6 anche gli utenti del dispacciamento del mercato libero non assegnatari che presentino apposita richiesta al GSE, entro un mese dalla pubblicazione delle Regole ovvero, se successiva, entro un mese dalla decorrenza del contratto di dispacciamento, corredata da: - l'elenco su supporto informatico dei punti di prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento con l'indicazione per ciascuno di essi dell'impresa distributrice sulla cui rete è allacciato; - copia delle certificazioni fornite dalle imprese distributrici attestanti la potenza media annuale di prelievo espressa in MW relativa alla data a partire dalla quale si richiede l'ammissione (1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, 1° novembre). Allegati:

 

 
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