FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
• Che cosa è un impianto fotovoltaico? Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:
1. moduli o pannelli fotovoltaici; 2. inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata; 3. quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
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• Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica? I vantaggi possono riassumersi in:
• assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante; • risparmio di combustibili fossili; • affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento; • costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo; • modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).
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• Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico? Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.Chiudi
• Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico? La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
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• Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica? La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”. I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo. Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
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• E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi? E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
• per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato;
• per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.
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IL CONTO ENERGIA
• Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”? Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.
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• Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti? L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.
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• Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti? I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito www.gsel.it.
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• Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione? L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
• scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina; • remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.
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• Usufruendo delle tariffe del “conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito? In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 6 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d’installazione e dall’orientamento), il costo per kW dell’investimento (dipendente dalla taglia dell’ impianto), la valorizzazione dell’energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell’energia utilizzata) e l’eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell’energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007).
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• Che cosa è il servizio di scambio sul posto? Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto fotovoltaico. Tale servizio consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale impianto. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
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• Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia? Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
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• L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia? • Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi? Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
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• Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti? Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).
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• In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta? Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
• vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero; • attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi; • attraverso la Borsa elettrica; • vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato; • usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è ubicato.
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• Il contributo è soggetto a tassazione diretta? Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi .
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• Chi può beneficiare dell’incentivazione? Possono beneficiare dell’incentivazione:
• le persone fisiche; • le persone giuridiche; • i soggetti pubblici; • i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
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• Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico? Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
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• A quale energia viene riconosciuto l’incentivo? L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
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• A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico? Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:
| Taglia di potenza dell’impianto | Non integrato (€/kWh) | Parzialmente integrato (€/kWh) | Integrato (€/kWh) | | 1 kW P 3 kW | 0,40 | 0,44 | 0,49 | | 3 kW < P 20 kW | 0,38 | 0,42 | 0,46 | | P > 20 kW | 0,36 | 0,40 | 0,44 |
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31 dicembre 2008. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale. Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
• impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni); • impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche; • impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di: • edifici, • fabbricati, • strutture edilizie di destinazione agricola; • impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia. Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
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• Quali impianti possono accedere all’incentivazione? Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
• a seguito di nuova costruzione; • a seguito di rifacimento totale; • a seguito di potenziamento. • Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e l’entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti: • siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM 28 luglio 2005 DM 6 febbraio 2006; • non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti DM.
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta dell’incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.
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• Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico? No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
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• Quale l’iter per accedere alle tariffe incentivanti? L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:
• il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete; • nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta; • ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente; • entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, - pena la decadenza dal diritto all’incentivo – il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, il termine per la presentazione della richiesta è di 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della Delibera stessa, sempre che gli impianti siano realizzati, nel rispetto delle disposizioni dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e non beneficino e non abbiano beneficiato della tariffa incentivante di cui ai medesimi decreti.
Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull’apposito portale predisposto dal GSE stesso.
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• A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al premio aggiuntivo? Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione. La documentazione, in plico sigillato riportante l’intestazione “GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi dei DM 19 febbraio 2007”, deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell’accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell’incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso).
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Dove può essere installato un impianto fotovoltaico? I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’ esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
• disponibilità di spazio necessario per installare i moduli; • corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
• esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione); • inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali); • assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
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• Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico? Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata.
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• Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico? La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
• radiazione solare incidente sul sito d’installazione; • orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli; • assenza/presenza di ombreggiamenti; • prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature). • Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime: • regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno • regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno • regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh. Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.
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• Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico? Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i 20 anni.
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• E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta? E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata. Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:
1. essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione è inferiore ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto); 2. essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione in rete). Chiudi
• E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune? Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
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• E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti? No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
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